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attenzione va rinnovato!

L’Inps trova una soluzione per far fronte alla sospensione delle visite d’accertamento per la conferma dello stato di disabilità grave. Per saperne di più contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina

L’Inps, attraverso il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, trova una soluzione temporanea per arginare il problema delle visite di accertamento di invalidità e disabilità. L’emergenza Covid-19 ha provocato, tra l’altro, pure il dilatarsi dei tempi per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104, dai permessi per i lavoratori disabili e per i familiari sino ai congedi e ai riposi orari. Ciò è stato causato dalla sospensione delle visite di revisione dell’invalidità. Il messaggio consente ai lavoratori di fruire dei permessi e degli altri benefici previsti dalla legge 104 pure senza il verbale di revisione. Una novità che tuttavia si affianca al rischio di dover restituire il beneficio accordato, in caso di mancato riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità.

Si ricorda che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Ciò denota il mantenimento dei diritti acquisiti nelle more dell’iter sanitario di revisione. Una regola che tuttavia si applica soltanto ai lavoratori già autorizzati alla fruizione degli stessi. Nel caso di prima concessione dei benefici in materia di lavoro riconosciuti dalla legge 104, l’Inps accoglierà le domande anche in assenza del verbale di revisione dell’handicap. I benefici che, in via transitoria, saranno concessi anche prima che si concluda l’iter di per la revisione dello stato di disabilità con condizione di gravità sono i seguenti: permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92; prolungamento del congedo parentale; riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale; congedo straordinario.

Per quanto riguarda i lavoratori non precedentemente beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 104, il messaggio INPS del 13 gennaio 2021 dispone che le domande di accesso ai permessi lavorativi così come ai congedi saranno accolte provvisoriamente, in presenza degli altri requisiti, e nell’attesa che si concluda l’iter sanitario di revisione. Nel caso di conferma dello stato di disabilità con connotazione di gravità, la domanda sarà accolta in via definitiva con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Invece, nel caso in cui dall’esito della revisione non risulti confermata la disabilità grave si procederà con il recupero del beneficio fruito. Dunque le strutture territoriali riesamineranno i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite.

Per ulteriori informazioni contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it Caf (3459971504) e Patronato (3938803469).