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IMU e TASI

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IUC

Cos’è

E’ un’imposta unica comunale (IUC) che ingloba in sé tre componenti che si sommano fra loro. Le tre componenti della IUC sono:
• L’IMU
• La TASI
• LA TARI

Trattandosi di tre differenti imposte, ognuna ha regole proprie di applicazione e modalità di calcolo specifiche.
Il comune è l’unico ente che incassa i tributi contraddistinti dai diversi acronimi, ma i tempi, le forme di pagamento e il gestore del tributo possono essere diversi.

Le principali norme che hanno in comune questi tre differenti tributi, possono essere così riassunte:

  • Per ogni tipologia di imposta, il comune deve redigere e approvare un proprio regolamento  (che si affiancherà al più generico regolamento della riscossione già predisposto per la fiscalità generale dell’ente locale).

  • Con questi regolamenti vengono stabilite le regole con le quali i cittadini dovranno pagare annualmente le imposte locali, approvare le aliquote dei vari tributi e le eventuale detrazioni e riduzioni.

  • Per tutti i tributi che si ritrovano sotto l’acronimo IUC, le imposte sono corrisposte in base a tariffe/aliquote definite per anno solare ognuno dei quali coincide con un’autonoma obbligazione tributaria.

  • Al comune compete l’attività di accertamento


IMU

IMU sta per Imposta Municipale Propria ed è stata istituita con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; negli anni ha subito numerose modifiche, (ultima modifica con la legge di stabilità per il 2014).
Denominatore comune dei tributi che compongono la IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale.
L’IMU si paga per sostenere le spese dei comuni per l’insieme dei servizi da questi erogati.
L’IMU interessa i possessori di immobili – terreni e fabbricati – che deriva loro da un diritto reale (proprietà, diritto di abitazione e/o diritto d’uso).
Ai fini IMU è assimilato ad un diritto reale “l’uso” dell’ex casa coniugale concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione che questo vi dimori abitualmente e abbia nella casa la sua residenza.
Dal 2014 l’abitazione principale e le relative pertinenze non pagano l’IMU (Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Le aliquote dell’IMU sono stabilite autonomamente dal singolo Comune. L’ente può assimilare all’ abitazione principale (e quindi non far pagare l’imposta) l’unità immobiliare:
  • posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero
  • posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano state affittate.
Il comune può prevedere inoltre, specifiche agevolazioni per un solo immobile concesso in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori – figli) prevedendo che l’agevolazione operi
  • o limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di euro 500;
  • o nel solo caso in cui il comodatario faccia parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto una rivalutazione del 5 per cento e sul valore ottenuto si applicano i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa e, a tale valore, vengono applicate le aliquote dell’imposta determinate anno per anno dal comune.
I principali casi particolari riguardano:
  • Le abitazioni di cat. A1 A8 e A9, per le quali non vige l’esenzione dall’imposta ma per le quali può essere calcolata una detrazione stabilita dal comune che non può essere inferiore a 200 euro.
  • Le aree fabbricabili per le quali l’imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al primo gennaio dell’anno di imposizione.
  • Per gli immobili inagibili l’imposta è ridotta al 50% per effetto della riduzione dell’imponibile calcolato con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione.
I comuni possono disporre una detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta dovuta, (nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) per le abitazioni principali di categoria A1 A8 e A8. Al di fuori di questa casistica il comune può decidere l’applicazione di aliquote ridotte in casi particolari, ma non può prevedere detrazioni dall’imposta dovuta.
L’imu si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24.
Ogni comune può stabilire modalità diverse di dichiarazione.
La regola generale prevede che queste dichiarazioni siano presentate tutte le volte che vengono modificati i criteri di calcolo per le imposte di riferimento (ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile). I termini di presentazione sono fissati dal DL 85/2013 al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

TASI

La TASI è stata istituita dalla legge di stabilità del 2014 con il comma 639.

La TASI si paga per contribuire alle spese che i comuni sostengono per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di poter essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Sono esempi di servizi indivisibili la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, ecc.
La TASI è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo un ’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Ogni comune con propria delibera stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno. Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che sono locati, stabilisce la % di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Le aliquote hanno una soglia massima che deve essere considerata unitamente a quella dell’ IMU.
Per l’anno 2014, TASI e IMU insieme non potevano superare l’aliquota massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate lusso (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di IMU e TASI.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo
In linea di massima il versamento della TASI va effettuato entro le date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno ed è’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Ogni singolo comune, può però stabilire date diverse, tenendo però conto che:
  • le rate previste devono essere semestrali (ma l’imposta potrebbe essere divisa anche in più rate)
  • il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste.

TARI

TARI sta per Tariffa Rifiuti e sostituisce le precedenti TIA1 e TIA2 e TARES.
La TARI si paga per contribuire alle spese che i comuni sostengono per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI viene pagata da tutti gli utilizzatori degli immobili che producono rifiuti urbani per i quali opera il servizio di raccolta e smaltimento.
Ogni comune stabilisce tariffe proprie sulla base dei costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa tiene conto della superficie calpestabile degli immobili e del numero dei componenti il nucleo familiare che vi risiede. L’importo da pagare viene comunicato direttamente al cittadino dal comune o dall’azienda che effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il comune può applicare delle riduzioni sulla tariffa prendendo a riferimento il valore dell’ISEE del nucleo familiare.
La TARI si paga in un minimo di due e fino un massimo di quattro rate le cui scadenze sono stabilite dal comune con delibera regolamentare.
Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 inviato al contribuente a cura del comune o dell’azienda che eroga il servizio di raccolta.

Ci sono obblighi dichiarativi?

Ogni comune può prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento. I termini di presentazione sono attualmente fissati dal Dl 85/2013 al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Occorre però, avere particolare attenzione al regolamento comunale che potrebbe imporre obblighi di dichiarazione anche molto ravvicinati rispetto al verificarsi degli eventi che modificano la determinazione della tariffa.