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attenzione va rinnovato!

INVALIDITÀ CIVILE

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

INVALIDITÀ CIVILE E LEGGE 104 SONO LA STESSA COSA? NO!
1. L’invalidità è un tipo di riconoscimento, riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifa alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.
2. Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un’altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“(art. 3 comma 1).

I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. In ogni caso consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.
Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS unicamente TRAMITE INTERNET.

 In questo speciale ci concentreremo sull’invalidità civile e in particolare su:

CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE?

COSA C’È SCRITTO NEL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE

FARE RICORSO

LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ

DOMANDA DI AGGRAVAMENTO INVALIDITÀ CIVILE

VISITE DI REVISIONE INAVLIDITA’ E ESONERO

SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA, DAI 65 ANNI IN POI

CECITÀ CIVILE

SORDITÀ CIVILE

I BENEFICI ECONOMICI:

IMPORTI PENSIONI INVALIDITA’ 2018 E LIMITI DI REDDITO 

ASSEGNO MENSILE (dal 74% di invalidità civile)

PENSIONE DI INABILITÀ (100% invalidità civile)

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (100% invalidità civile e/o impossibilità a deambulare o bisogno di assistenza continua per atti quotidiani)

ASSEGNO SOCIALE PER GLI INVALIDI CIVILI(per chi ha superato i 65 anni)

INDENNITÀ DI FREQUENZA (per i minori invalidi civili che frequentano scuole, centri riabilitativi, centri di formazione…)

PENSIONE PER I SORDI

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE (per i sordi)

PENSIONE PER I CIECHI CIVILI ASSOLUTI E PARZIALI

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI

INDENNITÀ SPECIALE PER CIECHI PARZIALI

MODELLO ICRIC 2017

DISABILITÀ ONCOLOGICA

PROVVIDENZE ECONOMICHE INVALIDI 2017

NOVITÀ 2017: NEL COMPUTO DEI LIMITI DEL REDDITO PER LA LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI DI INVALIDITA’ CIVILE

NOVITÀ 2017: NEL CALCOLO DEI LIMITI DI REDDITO PER INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ NON SI CONTA IL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE!!