Da oggi 23 marzo 2021 è in vigore il Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021 in vigore dal 23 marzo. Il Decreto presenta nuemrose novità tra cui il ripristino del Reddito di emergenza per ulteriori 3 mensilità.
All’articolo 12 del Decreto Sostegni sono indicati i requisiti da rispettare per l’accesso alla misura e nello specifico:
Oltre ai requisiti su indicati il Decreto Sostegni riconsoce lenuove mensilità di reddito di emergenza ai lavoratori disoccupati che abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 lulgio 2020 e il 28 febbraio 2021. Tali soggetti devono avere un Modello ISEE inferiore a 30mila euro.
Il reddito di emergenza è pari , come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti possibili contributi:
nucleo familiare | valore equivalenza | importo |
1 componente adulto | 1 | 400 |
2 componenti adulti | 1,4 | 560 |
2 adulti e 1 minore | 1,6 | 640 |
2 adulti e 2 minori | 1,8 | 720 |
3 adulti e 2 minori | 2,0 | 800 |
2 adulti 2 minori 1 disabile | 2,1 | 840 |
Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto l’importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione .
Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire secondo le seguenti modalità:
Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui: