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Scopri chi può beneficiare dell’indennità di disoccupazione

 

Che cosa è

La Naspi ( Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una prestazione economica mensile a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione ed è erogata dall’INPS su domanda dell’interessato per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

 A chi spetta la Naspi?

La NASpi 2021 spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, ed in particolare i seguenti soggetti:

  • apprendisti
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A chi non spetta la Naspi?

Non possono accedere richiedere l’indennità di disoccupazione le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
  • extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Quali sono i requisiti per la Naspi?

La disoccupazione ordinaria  è riconosciuta ai cittadini che rispettano i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario
  • requisito contributivo
  • requisito lavorativo
  • I requisiti devono essere posseduti congiuntamente.

Stato di disoccupazione involontario

Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.

Tuttavia l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015;
  • licenziamento disciplinare.

 Requisito contributivo

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989).

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  •  contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione) e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione ( non sono utili i periodi di lavoro all’estero in stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono invece considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/1970;
  • lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Requisito lavorativo

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Da quando deccore la Naspi? 

L’indennità di disoccupazione NASPI spetta a partire da:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
  • ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Quando dura la NASPI?

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Quanto spetta di NASPI?

Ecco il calcolo NASPI . La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).

Quando viene sospesa la Disoccupazione?

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l’indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
  • mancata comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.