Cedan

isee in scadenza
attenzione va rinnovato!

Nel calendario fiscale 2023 sono previste tre appuntamenti particolari in scadenza.

 

1- La prima scadenza straordinaria nel calendario fiscale di dicembre 2023 è quella con la seconda rata della Rottamazione quater. Il termine ultimo sarebbe il 30 novembre, ma con i cinque giorni di tolleranza si arriva a martedì 5 dicembre. La seconda rata è pari al 10% del totale dovuto. Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere al 2024.

Ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenute nelle comunicazioni delle somme dovute. 

 

ATTENZIONE: per non incorrere nell’inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determineranno l’estinzione del carico residuo per il quale l’Agente della riscossione dovrà proseguire l’attività di recupero. 

 

2- Saldo IMU 2023 18 dicembre: L’IMU (Imposta Municipale Unica), è un tributo di competenza comunale dovuto ai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’IMU dovuta al comune per l’anno 2023 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2023 e la seconda il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre 2023 è sabato). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

L’imposta dovuta si calcola tenendo conto di rendita catastale dell’immobile, coefficiente, ed aliquota stabilita dal Comune, che è possibile consultare sul portale del Ministero dell’Economia.

Sono questi gli elementi fondamentali da conoscere e la prima operazione da fare consiste nel calcolo della base imponibile IMU.

Ricordiamo che per gli immobili delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, entrambe le rate IMU vanno pagate in dicembre: per l’acconto di giugno era stato previsto lo slittamento al 20 novembre, termine che il Decreto Proroghe ha posticipato al 10 dicembre. Quindi, entro questa data va versato l’acconto e poi entro il 18 dicembre il saldo.

 

3- Saldo Ravvedimento speciale entro il 20 Dicembre: L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate.

 L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.

In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

È possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata

  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se – relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

 Non è possibile sanare:

  • le irregolarità emerse da controlli automatizzati, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dei commi da 166 a 173

  • le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167

  • le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata

  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato

 

Per ulteriori informazioni contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it