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Pensione sociale per chi non lavora: chi ne ha diritto e come ottenerla

Per coloro che non possono accedere alla pensione di vecchiaia in quanto privi dei requisiti contributivi minimi, esiste una misura specificamente pensata per garantire un sostegno economico: l’assegno sociale.

L’assegno sociale è stato introdotto nel 1996 in sostituzione della pensione sociale (istituita con la Legge n. 153/1969) e rappresenta a tutti gli effetti una prestazione di natura assistenziale, rivolta a chi si trova in condizioni economiche disagiate e non dispone di una posizione previdenziale autonoma ad esempio, le persone che non hanno mai svolto un’attività lavorativa retribuita, le casalinghe, e i caregiver familiari.

 

Requisiti per l’accesso alla prestazione

Per poter accedere a questa misura, è necessario soddisfare specifici requisiti relativi a età, residenza, cittadinanza e situazione economica. In particolare, il richiedente deve:

  • Aver compiuto 67 anni di età;

  • Essere in possesso di: cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea, con iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, oppure cittadinanza di un Paese extra-UE, con permesso di soggiorno di lungo periodo;

  • Avere una residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni, con un soggiorno di almeno: 6 mesi consecutivi, oppure 10 mesi complessivi nell’arco di 5 anni;

  • Trovarsi in stato di bisogno economico, secondo i limiti di reddito personale o coniugale stabiliti annualmente dalla normativa vigente.

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Limiti di reddito per l’accesso all’assegno sociale, calcolo e importo

Il diritto all’assegno sociale viene riconosciuto in base alla situazione reddituale del richiedente:

  • Per i cittadini non coniugati, si considera il reddito personale;

  • Per i cittadini coniugati, si considera il reddito cumulato del nucleo familiare.

 

Le soglie di reddito vengono aggiornate ogni anno. Per il 2025, l’assegno sociale spetta: in misura piena, se:

  • Il reddito personale non supera 7.002,97 euro annui (per persone non coniugate);

  • Il reddito coniugale complessivo non supera 14.005,94 euro annui (per persone coniugate);

  • In misura parziale, se il reddito del nucleo familiare si colloca tra 7.002,97 e 14.005,94 euro annui.

 

Importo dell’assegno sociale

  • Per l’anno 2025, l’importo dell’assegno sociale è pari a 538,69 euro mensili, erogati per 13 mensilità, per un totale annuo di 6.993,97 euro.

Dopo il compimento dei 70 anni, può essere riconosciuta una maggiorazione sociale (cosiddetto incremento al milione), destinata ai titolari dell’assegno sociale che si trovino in condizioni economiche particolarmente svantaggiate. L’importo della maggiorazione può variare ed è pieno per i non coniugati senza reddito e ridotto in caso di reddito o coniuge a carico

 

Calcolo del reddito ai fini dell’assegno sociale

Ai fini della verifica del requisito reddituale, vengono presi in considerazione i seguenti redditi del richiedente e, se coniugato, anche quelli del coniuge:

  • Redditi soggetti a IRPEF, al netto delle imposte e dei contributi;

  • Redditi esenti da imposta;

  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. vincite da giochi o concorsi);

  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva, come:

  • Interessi bancari e postali;

  • Titoli di Stato (CCT, BOT, ecc.);

  • Obbligazioni e altri titoli similari;

  • Redditi da terreni e fabbricati (ad eccezione della prima casa);

  • Pensioni di guerra;

  • Rendite vitalizie INAIL;

  • Pensioni estere;

  • Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordi;

  • Assegni alimentari corrisposti secondo il codice civile.

  • Redditi esclusi dal calcolo:

  • Trattamento di fine rapporto (TFR) e relative anticipazioni;

  • Reddito derivante dalla casa di abitazione principale;

  • Competenze arretrate soggette a tassazione separata;

  • Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e sordi;

  • Assegno vitalizio per ex combattenti della Prima Guerra Mondiale (1915–1918).

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Quando viene sospesa o revocato l’assegno sociale? 

Tra gli elementi sui quali porre attenzione ci sono i soggiorni all’estero: la prestazione a natura assistenziale e non è esportabile. Questo significa che l’assegno sociale non può essere riconosciuto se il titolare della prestazione risiede all’estero. In particolare:

  • La prestazione viene sospesa se si soggiorna all’estero per più di 29 giorni;

  • La prestazione viene revocata se la sospensione perdura per più di un anno.

Da precisare, infine, che l’assegno sociale è un beneficio economico che non è reversibile ai familiari superstiti ma è cumulabile nei limiti di reddito previsti con la pensione di reversibilità. Inoltre, è compatibile con l’ADI (Assegno di Inclusione).

Sul portale INPS è presente un manuale contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di assegno sociale, che una volta ottenuto sarà erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Il beneficio ha comunque carattere provvisorio, la verifica del possesso dei requisiti socio-economici e della effettiva residenza viene effettuata dall’INPS annualmente.

 

Per ulteriori informazioni contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it