La normativa vigente prevede specifiche disposizioni per la determinazione dei figli a carico ai fini IRPEF e per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, anche nei casi in cui i figli non convivano con i genitori.
ISEE
Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, i figli maggiorenni fanno parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non conviventi, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
età inferiore a 26 anni;
stato civile di non coniugato;
assenza di figli propri.
Un caso tipico è quello dello studente universitario fuori sede, che continua a essere incluso nel nucleo familiare dei genitori ai fini ISEE.
IRPEF
Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che il figlio può essere considerato fiscalmente a carico del genitore anche se non convivente.
Il figlio è considerato a carico quando:
ha un’età compresa tra 21 e 30 anni e un reddito inferiore a 2.840,51 euro;
ha meno di 24 anni e un reddito annuo non superiore a 4.000 euro.
Altri familiari
Si ricorda che, per familiari diversi dai figli e dal coniuge (ad esempio ascendenti o parenti stretti), per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che abbiano la stessa residenza del contribuente
Per ulteriori informazioni contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it
Cedan.it utilizza i Cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del sito.