Si avvicina la seconda scadenza IMU per l’anno 2025. Entro il 16 dicembre, i contribuenti sono tenuti al versamento del saldo, comprensivo dell’eventuale conguaglio derivante dalle variazioni delle aliquote deliberate dal proprio Comune.
Dopo la rata di acconto corrisposta il 16 giugno, la scadenza di dicembre completa il calcolo dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Le regole generali restano invariate: l’acconto può essere determinato applicando le aliquote dell’anno precedente, mentre eventuali novità approvate dal Comune trovano applicazione nel versamento del saldo.
Scadenze IMU 2025
L’IMU prevede due appuntamenti annuali:
– 16 giugno pagamento dell’acconto;
– 16 dicembre pagamento del saldo.
A tali scadenze si aggiungono quelle riservate ai Comuni, le quali incidono direttamente sulla determinazione dell’imposta per i contribuenti.
Prospetto delle aliquote: novità 2025
Dal 2025 diventa operativo il nuovo prospetto delle aliquote IMU, introdotto dalla legge n. 160/2019.
I Comuni hanno approvato le delibere con le aliquote entro la fine del 2024 e le hanno trasmesse al MEF entro il 14 ottobre, per consentirne la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.
Il prospetto permette ai Comuni di differenziare le aliquote per specifiche casistiche, tra cui:
– immobili concessi in comodato,
– immobili locati,
– terreni agricoli.
Si invita pertanto ogni contribuente a verificare le aliquote aggiornate del proprio Comune per calcolare correttamente il saldo. In caso di aumento delle aliquote, entro il 16 dicembre dovrà essere versato anche l’eventuale conguaglio relativo all’acconto già pagato.
IMU 2025: chi deve pagare
L’IMU è dovuta per il possesso di:
– fabbricati diversi dall’abitazione principale (salvo categorie A/1, A/8 e A/9);
– aree fabbricabili;
– terreni agricoli.
Sono soggetti passivi:
– il proprietario dell’immobile;
– il titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
– il genitore assegnatario della casa familiare;
– il concessionario di aree demaniali;
– il locatario in caso di leasing immobiliare, anche su immobili in costruzione.
Esenzione per abitazione principale
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, salvo che si tratti di immobili rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9).
L’ esenzione è riconosciuta esclusivamente per l’unità immobiliare in cui il contribuente:
risiede anagraficamente, e dimora abitualmente.
Chi acquista una nuova abitazione deve trasferire la residenza quanto prima: fino al completamento del cambio di residenza, l’immobile è considerato seconda casa e l’imposta resta dovuta, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento comunale.
Per ulteriori informazioni, contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina o visita il sito www.cedan.it.
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