L’INPS rende note le nuove disposizioni in merito alle tempistiche di liquidazione delle indennità di fine servizio e di fine rapporto, in ottemperanza alle modifiche legislative introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025 e declinate operativamente dalla Circolare n. 30 del 27 marzo 2026.
L’intervento normativo mira a una progressiva razionalizzazione dei tempi di attesa per i dipendenti pubblici, con particolare riferimento ai trattamenti legati ai requisiti di vecchiaia maturati a partire dal prossimo anno.
Evoluzione della Disciplina dei Termini Dilatori
A decorrere dal 1° gennaio 2027, per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia (fissati a 67 anni e un mese), il termine dilatorio per la corresponsione della prima o unica rata della prestazione viene ridotto da dodici a nove mesi.
Restano fermi i termini ordinari per le altre causali di cessazione, come sintetizzato nel prospetto seguente:
Modalità di Corresponsione e Rateizzazione
In conformità alla normativa vigente, l’erogazione dei trattamenti prosegue secondo criteri di rateizzazione basati sull’importo complessivo lordo della prestazione:
Importo fino a 50.000 euro: Erogazione in un’unica soluzione.
Importo tra 50.001 e 100.000 euro: Corresponsione in due rate annuali (la prima pari a 50.000 euro).
– Importo superiore a 100.000 euro: Ripartizione in tre rate annuali (le prime due pari a 50.000 euro ciascuna).
In caso di ritardata erogazione oltre i termini di legge, l’Istituto garantirà la corresponsione degli interessi legali maturati, a tutela del credito del lavoratore.
Regole specifiche per Magistratura, Difesa e Scuola
Si forniscono di seguito i chiarimenti relativi alle modalità e ai tempi di erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR) per le categorie di personale non contrattualizzato, del comparto Difesa e Sicurezza e del settore Scolastico.
Personale in regime di diritto pubblico
Per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori e i ricercatori universitari, l’erogazione del TFS segue specifiche scadenze legate al raggiungimento dei requisiti pensionistici:
Riduzione dei tempi: Per chi cessa il rapporto per limiti di età o vecchiaia (67 anni), il termine per il pagamento scende a 9 mesi per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2027.
Regime transitorio: Resta confermato il termine di 12 mesi per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026.
Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Il personale appartenente alle Forze Armate, di Polizia e ai Vigili del Fuoco è equiparato alla generalità dei dipendenti pubblici per quanto concerne la causale di cessazione:
– Collocamento in ausiliaria: Tale condizione è parificata al raggiungimento dei limiti di età.
– Tempistiche: Anche in questo settore, la liquidazione avverrà entro 9 mesi per coloro che matureranno i requisiti di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2027.
Personale Scolastico (Docenti e ATA)
Per il personale scolastico, la cessazione dal servizio avviene il 1° settembre, inizio dell’anno scolastico, anche se i requisiti pensionistici maturano entro il 31 dicembre.
Per docenti e personale ATA che accedono alla pensione con modalità particolari (cumulo contributivo, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci), la decorrenza del TFS/TFR non coincide con la data di uscita dal servizio, ma con quella in cui si maturerebbero i requisiti per la pensione ordinaria.
Pensioni speciali: decorrenza dei termini
Per chi va in pensione con modalità “flessibili” (diverse da quelle ordinarie), i tempi per ricevere il TFS/TFR non partono dalla data in cui si smette di lavorare. Partono invece da quando il lavoratore avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata ordinaria previsti dalla riforma Fornero:
Nei casi di pensione con “quota”, pensione anticipata flessibile o per i lavoratori precoci, questa data “teorica” va aggiornata tenendo conto dell’aumento della speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028, come stabilito dalla normativa vigente.
Cessazione senza diritto immediato a pensione
Nei casi in cui il dipendente cessi dal servizio senza aver maturato un diritto immediato alla pensione, il termine per la liquidazione del TFS/TFR decorre dopo ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora, entro tale periodo, venga presentata domanda di accesso a istituti pensionistici (cumulo, lavoratori precoci, “quota 100”, “quota 102” o pensione anticipata flessibile), il termine di pagamento è differito alla data di maturazione dei requisiti teorici ordinari.
Decorso il termine di ventiquattro mesi senza presentazione di domanda, eventuali istanze successive non producono effetti ai fini del differimento.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cessazione per scadenza naturale del contratto comporta un termine di liquidazione pari a dodici mesi, indipendentemente da eventuali domande pensionistiche successive.
Anticipo del TFS/TFR
Resta ferma la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere un anticipo del TFS/TFR tramite finanziamento garantito dallo Stato, fino a un importo massimo di € 45.000, rivolgendosi a istituti bancari o intermediari aderenti all’Accordo Quadro.
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite procedura telematica. L’Istituto provvede entro 90 giorni al rilascio della certificazione e, entro i successivi 30 giorni dalla notifica del contratto bancario, all’emissione della presa d’atto. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà necessario presentare una nuova istanza.
Per la consultazione integrale della circolare, si rinvia al sito istituzionale dell’INPS.