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attenzione va rinnovato!

L’ Agenzia delle Entrate ricorda che, nella dichiarazione dei redditi, l’assegno di mantenimento deve essere indicato in base all’importo effettivamente percepito o versato, e non secondo quanto stabilito dalla sentenza. Il principio di cassa si applica sia a chi paga sia a chi riceve l’assegno: la deduzione o la dichiarazione riguardano le somme effettivamente movimentate nel periodo d’imposta, anche in caso di importi inferiori o superiori a quelli originariamente previsti, ad esempio per rivalutazioni.

Indicazioni di compilazione:

  • – Chi versa l’assegno deve compilare il rigo E22 del modello 730 o il rigo RP22 del Modello Redditi PF.

  • – Chi riceve l’assegno lo dichiara come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, rispettivamente nei righi C6-C8 del 730 o RC7-RC8 del Modello Redditi PF.

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Deduzione per chi paga l’assegno:
Il coniuge che versa l’assegno può dedurlo integralmente dall’imponibile IRPEF nei limiti delle somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR. La deduzione si applica agli assegni periodici destinati all’ex coniuge derivanti da separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono validi anche accordi raggiunti tramite negoziazione assistita davanti ad avvocati o ufficiale di stato civile. L’assegno alimentare trattenuto sulla pensione è anch’esso deducibile (Risoluzione AdE n. 157/2009).

Nel rigo E22 del 730 è obbligatorio indicare il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo versato; l’omissione del codice fiscale comporta la perdita della deduzione. È necessario conservare la documentazione comprovante il provvedimento o l’accordo e le ricevute dei versamenti.

Regole sulla quota deducibile:

  • – La deduzione riguarda esclusivamente l’assegno destinato all’ex coniuge, non le somme per i figli.

  • -Se il provvedimento non distingue le due quote, si considera deducibile il 50% dell’importo complessivo.

  • -Non sono deducibili: somme versate in unica soluzione o “una tantum”, quote di mutuo versate in sostituzione dell’assegno, importi volontari senza provvedimento giudiziario o accordo.

  • -Gli arretrati sono deducibili nell’anno di effettivo versamento.

  • -Gli adeguamenti ISTAT sono deducibili per chi paga e tassabili per chi riceve, se previsti dalla sentenza.

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Dichiarazione per chi riceve l’assegno:
L’ex coniuge che percepisce l’assegno lo dichiara come reddito assimilato a lavoro dipendente. Gli importi già trattenuti in busta paga sono riportati nella Certificazione Unica. Va indicato l’importo effettivamente percepito.

Chi riceve esclusivamente l’assegno periodico o con altri redditi fino a 7.750 euro può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

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