L’INPS, con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, riepiloga la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. Legge di bilancio per l’anno 2025), che prevede l’erogazione di un importo una tantum, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati).
La circolare fornisce, altresì, le istruzioni per la presentazione delle domande per l’annualità 2026 e per l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Il Bonus Nuovi Nati 2026 è un contributo riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Possono accedervi, oltre ai cittadini italiani anche i cittadini UE con diritto di soggiorno, familiari extracomunitari di cittadini UE con carta di soggiorno, e i cittadini non UE con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale. Il requisito di residenza in Italia deve essere continuativo dalla data dell’evento (nascita/adozione) fino alla presentazione della domanda.
Sul fronte economico, il richiedente deve avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale (AUU): la quota AUU da sottrarre si ottiene dividendo l’importo AUU ricevuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare
Il bonus è totalmente esente da IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non impatta quindi su detrazioni, deduzioni o altre soglie .
Per l’erogazione del bonus è stato stanziato un plafond, pertanto l’INPS procederà all’erogazione rispettando un ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate ed accolte
Attenzione: per tutti i bambini nati prima del 10/04/2026 le richieste devono essere presentate entro 120 gg dal 10/04/2026 quindi entro il 7 agosto 2026.
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